Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.
Ricordo infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica.
Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.
Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Il decreto prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Molto spesso, in passato si rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna ed a prezzi “ridicoli” come quelli proposti per esempio all’interno del sito Groupon. Con le nuove regole ciò non sarà più possibile.
Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc.
Le nuove linee guida prevedono che le Regioni, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto prevede: una sanzione a carico del certificatore da 700 a 4.200 euro per APE non corretto; una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, l’APE dovrebbe ritornare ad essere un attestato importante ed indispensabile per un’abitazione, soprattutto di nuova costruzione ed i certificatori saranno sicuramente retribuiti per il loro lavoro e per la loro responsabilità in maniera più congrua.