Iva agevolata al 10% interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Applicabile su immobili a destinazione d’uso abitativa, l’agevolazione è soggetta a determinate condizioni. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. In questo caso, l’iva ridotta si applica solo sulla differenza tra la prestazione fornita e il valore dei beni forniti.

L’Iva agevolata al 10% è applicabile ai seguenti beni:
Infissi esterni ed interni; caldaie termosifoni e termostati; video citofoni; Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; Impianti di sicurezza, sanitari e rubinetteria da bagno; ascensori e montacarichi.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai seguenti beni:
1.Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
2.Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal Committente
3.Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizie
4.Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al Committente con l’Iva agevolata al 10%, verificare i presupposti per farlo.

I documenti richiesti al fine di ottenere l’agevolazione dell’Iva al 10% sono:

a.Copia di un documento d’identità;
b.Copia del Codice Fiscale o tessera sanitaria in corso di validità;
c.Copia di SCIA o Dia oppure del Permesso di costruire completo di relazione tecnica rilasciato dal Comune;
d.Autocertificazione