Al via l’Iter per il nuovo decreto su “Parco Agrisolare”: circa un miliardo di euro per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici (e interventi di accessori) sui tetti dei fabbricanti agricoli. L’investimento si pone all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; a dicembre 2022 era già stato emanato un primo bando attraverso il quale sono stati assegnati circa 500 milioni di euro a oltre 7000 imprese beneficiare. Come chiarito nella circolare ministeriale le residue risorse della misura “Parco Agrisolare” vengono dunque programmate con questo nuovo decreto con un importo di circa un miliardo di euro. In particolare, a favore delle imprese della produzione agricola sono attribuiti circa 775 milioni di euro; questi sono ripartiti tra contributi a fondo perduto pari all’80% con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni di euro e, contributi a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro. Inoltre sono stati assegnati 150 milioni di euro a favore delle imprese della trasformazione agricola e, 75 milioni di euro a favore delle imprese dell’agroindustria.
Nello specifico l’agevolazione è così ripartita: 50% a fondo perduto per le regioni del Sud (aziende agricole e di trasformazione), 40% a fondo perduto per le altre regioni e il 30% a fondo perduto delle aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. La maggiorazione del contributo a fondo perduto del 20% è invece prevista per: giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti collettivi come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo regolamento (UE) n. 1305/2013; le piccole imprese del settore della trasformazione dei prodotti agricoli in non agricoli.
Potranno beneficiare delle risorse gli Imprenditori Agricoli (che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c. ovvero la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), le Imprese Agroindustriali (ossia l’azienda che attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero) e le Cooperative Agricole (anche sotto forma di consorzio che, alla stregua dell’imprenditore svolge una delle attività di coltivazione a fondo, silvicoltura, allevamento di animali e a connesse, risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese). Il beneficiario inoltre deve avere la disponibilità dei fabbricanti su cui gli interventi sono realizzati altresì esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari inferiore a €7000,00.
L’intervento principale obbligatorio previsto dalla misura riguarda l’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Come specificato, possono essere ammessi ai contributi previsti dal decreto “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
Ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, sono inoltre ammessi interventi facoltativi di riqualificazione come: rimozione e smaltimento dell’amianto (o se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da specializzate, iscritte nell’apposito registro), poi realizzazione dell’isolamento termico dei tetti (la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale), e infine alla realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria; la relazione del professionista dovrà dare conto alle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato, a ogni modo il sistema di aereazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale. Nei limiti delle spese massime ammissibili previste al Decreto, il soggetto beneficiario potrà inviare più proposte che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici ed eventuali interventi complementari da realizzare sui diversi siti produttivi.
Gli interventi ammissibile all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: rimozione e smaltimento dell’amianto; realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
In particolare, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono ammissibili le seguenti spese: l’acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti d’impianto; per i sistemi di accumulo; per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; infine per i costi di connessione alla rete. Il tutto fino a un limite massimo di euro €1500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori €1000,00/kWp ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere oltre €50.000,00.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a: €1500,00 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW; di €4000,00 per l’installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22kW; di €250,00/kW e fino ad un massimo di €15.000,00 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22kW. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a €750.000,00 nel limite massimo di €1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.