La casa che i genitori hanno prestato al figlio affinché questi la destini ad abitazione della propria famiglia non può più essere chiesta indietro: questo perché la legge stabilisce che, se le parti non hanno previsto alcun termine per la restituzione del bene, ma lo scopo è quello di dare un tetto alla famiglia del figlio, la restituzione può essere pretesa solo quando cessa detto scopo. Quindi solo quando il figlio non ha più bisogno dell’immobile i genitori possono riprenderselo. Le recenti sentenze sanciscono che nell’ipotesi di concessione in comodato di un immobile destinato a casa familiare, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto. Solo la prova di un urgente e imprevisto bisogno del comodante dà diritto a quest’ultimo a farsi restituire subito la casa.
La legge prevedere tre diverse ipotesi:
– se le parti hanno fissato un termine di scadenza nel contratto: il comodato cessa a tale data; pertanto il comodatario dovrà restituire immediatamente l’immobile;
– non sempre il comodante e il comodatario fissano un termine ben preciso: infatti è pienamente lecito dare in prestito di un immobile anche oralmente, senza bisogno di un contratto scritto e senza pagare l’imposta di registro. In tal caso, il comodante può chiedere la restituzione della casa in qualsiasi momento;
– in assenza di termine indicato dalle parti nel contratto, è possibile determinare indirettamente la durata del contratto, ad esempio attraverso l’individuazione dello scopo per il quale il bene è stato prestato, degli interessi e dalle utilità perseguite dalle parti, allora il comodatario può trattenere per sé la casa finché tale scopo non è venuto meno.
È quest’ultimo il caso in cui l’immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. La durata del comodato è fissata fino a quando permangono le esigenze abitative del figlio. Il comodante può esigere la restituzione immediata solo se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto.

Nel caso di comodato con termine desumibile dallo scopo, il comodante (il genitore) non può chiedere la restituzione dell’immobile neanche se il comodatario (il figlio) si separa dal coniuge se a quest’ultimo il giudice intende assegnare la casa in quanto affidatario del figlio. In questo caso, fino a quando permane l’assegnazione della casa in forza della sentenza del tribunale, il comodante non può pretendere la restituzione dell’immobile, anche se il matrimonio è cessato.