Perché il bidet è obbligatorio per legge (e cosa significa quando ristrutturi casa)
Nel contesto della progettazione residenziale italiana esiste una particolarità normativa spesso poco conosciuta dai committenti: la presenza del bidet rientra tra le dotazioni igienico-sanitarie minime richieste per rendere un’abitazione conforme sotto il profilo edilizio e sanitario.
Non si tratta di una consuetudine culturale, ma di un preciso riferimento legislativo nazionale: il D.M. 5 luglio 1975 (“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”), ancora oggi cardine nella valutazione di abitabilità e agibilità degli immobili.

Il riferimento normativo: cosa prescrive il D.M. 5 luglio 1975
Il decreto stabilisce i requisiti minimi igienico-sanitari degli alloggi, definendo:
• dimensioni minime dei locali;
• aerazione e illuminazione;
• dotazione obbligatoria dei servizi igienici.
Secondo tali disposizioni, almeno un bagno dell’unità immobiliare deve essere dotato di:
• vaso WC
• lavabo
• bidet
• vasca da bagno o doccia
Questa configurazione rappresenta il cosiddetto “servizio igienico completo”, necessario ai fini del rilascio dell’agibilità.

In quale bagno è obbligatorio
L’obbligo riguarda il bagno principale dell’abitazione, cioè quello che nei titoli edilizi viene identificato come servizio igienico a supporto dell’alloggio.
Se tale bagno non possiede tutti gli elementi richiesti:
• l’immobile può risultare non conforme ai requisiti igienico-sanitari;
• possono emergere criticità in fase di agibilità, ristrutturazione, compravendita o mutuo.

Bagni secondari: quando il bidet non serve
Una volta garantita la presenza di un servizio igienico completo, eventuali bagni aggiuntivi:
• possono essere progettati senza bidet;
• possono contenere solo WC e lavabo (tipico dei bagni “en-suite”);
• possono assumere configurazioni più flessibili in funzione dello spazio disponibile.
Questa distinzione è fondamentale nella progettazione contemporanea, dove l’ottimizzazione delle superfici richiede scelte distributive mirate.

Il caso di monolocali e abitazioni di piccole dimensioni
Anche negli alloggi di ridotta superficie il principio generale resta valido.
Tuttavia, alcuni regolamenti edilizi locali ammettono soluzioni integrate, ad esempio:
• WC con funzione bidet incorporata (sanitari multifunzione);
• sistemi equivalenti che garantiscano la medesima funzione igienica.
In questi casi è sempre necessaria una valutazione preventiva con l’ufficio tecnico comunale.

Immobili costruiti prima del 1975: serve adeguarsi?
Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto vale il principio del legittimo stato:
• se l’immobile non è mai stato modificato, non esiste obbligo retroattivo;
• l’obbligo scatta al primo intervento edilizio rilevante (CILA, SCIA, ristrutturazione).
Questo è uno degli aspetti più delicati nelle riqualificazioni, dove ogni intervento comporta l’adeguamento alle norme attuali.

Quando la mancanza del bidet diventa un problema concreto
Nella pratica professionale, le verifiche emergono soprattutto in queste fasi:
• presentazione di pratiche edilizie di ristrutturazione;
• segnalazione certificata di agibilità;
• perizie per concessione di mutui;
• verifiche di conformità urbanistica in caso di vendita;
• cambi di destinazione d’uso (es. da ufficio a residenziale).
Un bagno non conforme può comportare richieste di adeguamento prima di concludere l’operazione immobiliare.

Distanze minime e criteri progettuali
L’inserimento del bidet non è solo un fatto “formale”, ma richiede una corretta impostazione tecnica:
• distanza minima consigliata tra WC e bidet: circa 20 cm;
• spazio frontale adeguato per l’utilizzo (ergonomia e accessibilità);
• predisposizione di acqua calda e fredda;
• corretta ventilazione naturale o meccanica del locale.
Una progettazione errata degli scarichi rende molto più oneroso intervenire successivamente.

Perché questa norma è tipicamente italiana
La normativa nasce da una tradizione legislativa particolarmente attenta agli aspetti igienico-sanitari dell’abitare.
L’obiettivo del decreto del 1975 era uniformare gli standard abitativi nazionali, garantendo condizioni minime di salubrità domestica su tutto il territorio.
Oggi quella stessa norma continua a incidere concretamente sul valore, sulla commerciabilità e sulla regolarità tecnica degli immobili.

Il ruolo del progettista nelle ristrutturazioni
Nella pratica progettuale contemporanea il tema non è “mettere o togliere il bidet”, ma:
– verificare la conformità normativa prima di intervenire
– valutare soluzioni integrate nei casi di spazi ridotti
– coordinare layout, impianti e pratiche edilizie
– evitare difformità che possano emergere in fase di vendita o collaudo

In sintesi
Situazione Bidet richiesto
Bagno principale dell’abitazione ? Obbligatorio
Bagni secondari Facoltativo
Immobili ante 1975 non modificati Non obbligatorio
Ristrutturazioni post-1975 Adeguamento necessario
Soluzioni integrate certificate Ammissibili previa verifica

PURARCHITETTURA affronta questi aspetti già nelle fasi preliminari di progetto, perché la qualità di una ristrutturazione non è solo estetica o funzionale, ma anche normativa e documentale, condizione indispensabile per garantire sicurezza dell’investimento e piena regolarità dell’immobile.