Cos’è la fibra di carbonio?

Meglio conosciuta come CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), ha una struttura filiforme, molto sottile, realizzata in carbonio ed utilizzata in genere nella realizzazione di una grande varietà di “materiali compositi”, che sono così chiamati in quanto sono costituiti da due o più materiali, che in questo caso sono le fibre di carbonio e una cosiddetta matrice, in genere di resina (ma può essere in altro materiale plastico o in metallo) la cui funzione è quella di tenere in “posa” le fibre resistenti (affinché mantengano il corretto orientamento che consenta di assorbire gli sforzi), di proteggere le fibre ed inoltre di mantenere la forma del manufatto composito. Per la realizzazione di strutture in composito le fibre di carbonio vengono dapprima intrecciate in veri e propri panni in tessuto di carbonio e una volta messi in posa vengono immersi nella matrice. Tra le caratteristiche della fibra di carbonio spiccano l’elevata resistenza meccanica, la bassa densità, la capacità di isolamento termico, resistenza a variazioni di temperatura e all’effetto di agenti chimici, buone proprietà ignifughe. Di contro il materiale composito in fibre di carbonio risulta non omogeneo e presenta spesso una spiccata anisotropia, ovvero le sue caratteristiche meccaniche hanno una direzione privilegiata. Il termine fibra di carbonio viene utilizzato spesso in maniera impropria per riferirsi al materiale composito di cui la fibra di carbonio è un componente. Tra le sue caratteristiche, oltre allae leggerezza e resistenza, troviamo una bassa densità, discrete proprietà ignifughe, la resistenza agli effetti chimici e agli sbalzi di temperatura, e la capacità di isolamento termico. Fu scoperta negli anni 50 ma solo circa 10 anni dopo si riuscì a sintetizzarla e ci vollero altri 10 anni ancora perché venisse commercializzata. E’ prevalentemente utilizzata per rinforzare i materiali compositi, in particolare quelli a matrice polimerica. I materiali così ottenuti presentano elevata resistenza, leggerezza, basso costo e un certo valore estetico. Per tali motivi, i materiali in fibra di carbonio trovano largo impiego in una molteplicità di ambiti dove il peso e la resistenza meccanica dell’oggetto sono fattori determinanti o in prodotti di consumo semplicemente per finalità estetiche. Uno dei settori di utilizzo è nei trasporti, dove la leggerezza del mezzo è associata ad un minore consumo di carburante. A tale scopo, molto raramente si usano lastre piane di composito piegandole a caldo, viene infatti preferita la tecnica di polimerizzazione delle resine direttamente su uno stampo, impregnando ogni strato di tela di fibra alla volta, spesso comprimendo il tutto per migliorare l’uniformità dello spessore. La leggerezza di tali materiali è sfruttata anche in ambito sportivo, dove il minor peso dell’attrezzatura sportiva permette di aumentare la resistenza degli atleti. Negli ultimi anni la fibra di carbonio è stata utilizzata in molti settori: auto da corsa biciclette scafi per canoe sci nautici industria edile, rinforzo strutturale suole di alcune scarpe da calcio, per renderle più flessibili e leggere mazze da golf canne da pesca racchette da tennis arco caschi di protezione carrozzerie e componenti per auto rc da competizione rivestimenti per aeromobili costumi professionali da nuoto chitarre orologi archi per violino, viola e violoncello sonde spaziali industria tessile, saia, il raso e la tela industria medicale tavoli per sostegno e posizionamento di pazienti nelle sale radiologiche aiuti alla mobilità come stampelle ortopediche o canadesi, bastoni, deambulatori o carrozzelle apparecchiature ortopediche ortesi, protesi o esoscheletri
L’illuminazione adatta nella zona bagno

La ristrutturazione di un bagno, richiede una chierezza d’intenti in quanto sono molti gli elementi da prendere in considerazione. Le prime domande che sorgono sono: è preferibile uno stile classico, moderno o contemporaneo? è opportuno installare la vasca o al suo posto una doccia? Qual è la sistemazione ideale per i sanitari e per gli scalda salviette ? Si deve inoltre pensare ad un fattore importante, che può fare la differenza in ogni ambiente, ed in particolare in stanze spesso piccole come i bagni: la corretta illuminazione. La scelta dell’illuminazione trasforma e migliora notevolmente gli ambienti. Quando poi la luce naturale non è molto presente ed in questo caso i bagni non sempre sono dotati di finestre di grande dimensione, un concept per l’illuminazione può rivoluzionare e migliorare notevolmente la percezione dello spazio. Quali sono allora le zone che vanno necessariamente illuminate correttamente in un bagno? La luce ambiente è il punto luce fondamentale da tenere in considerazione. Per ottenere un ottimo risultato, la luce deve essere morbida e di colore bianco (3200K), diffusa in modo uniforme e sufficiente per poter svolgere le operazioni di pulizia della stanza. Per ottenere un risultato classico si possono prendere in considerazione plafoniere a soffitto. Mentre per un risultato moderno si possono utilizzare lampade a parete con un doppio fascio di luce. La scelta contemporanea richiede un design più attento in quanto la luce diretta ed indiretta è veicolata da strip led opportunamente celate da velette. Il luogo del bagno che richiede più luce è la zona del lavabo. La scelta migliore è di considerare essenzialmente una luce di colore bianco, in particolare in prossimità dello specchio/zona trucco. Luci di diverso colore potrebbero alterare la nostra immagine, rendendo le classiche attività non corrette. Anche in questo caso le strip led sono perfette da installare nella zona del lavabo sia per resa che per le dimensioni ridotte. In molti casi, si può addirittura scegliere di acquistare uno specchio con luci led integrate: alcuni sono addirittura dotati di particolari dispositivi anti-appannamento e con la possibilità di allestire un impianto sonoro. Per la zona doccia/vasca indipendentemente dall’installazione di una vasca o di un box doccia, una delle soluzioni più raffinate è l’uso delle strip led anche con sistema rgb. Nel caso in cui si progetta il bagno con la vasca, l’accortezza di poter posizionare l’illuminazione lungo il punto d’appoggio della vasca prevedendo il profilo arretrato: la percezione che si avrà è di creare un effetto a sospensione, che contribuisce a rendere la percezione dell’ambiente circostante di maggiore profondità. Se il bagno è dotato di una doccia, si potrebbero fissare le stripled all’interno del box doccia, contribuendo ad ampliare la percezione dello spazio ed a renderlo più luminoso.
Pagani: primo showroom negli Stati Uniti

Inaugurato a meta Agosto del 2017, Pagani Newport Beach il primo Showroom Pagani Automobili negli Stati Uniti, in California lungo la prestigiosa Pacific Coast. Purarchitettura e Pagani Automobili hanno collaborato alla progettazione dello Showroom. Prossimamente saranno completati nuovi Showroom in San Francisco (California), Greenwich (Connecticut), Doha (Qatar), Merlburne (Australia), Manila (Filippine), Tokyo (Giappone)
Prima casa e immobili di lusso: le nuove regole

Prima casa, immobili di lusso: le novità della legge di Stabilità 2016 e gli ultimi chiarimenti delle Entrate Le imposte sui trasferimenti immobiliari e i benefici relativi alla prima casa sono disciplinati dal dpr 131/1986; la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha introdotto alcune modifiche e le ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni aspetti più particolari (circolare 12/E/2016, circolare 27/E/2016). I requisiti per le agevolazioni prima casa Per fruire delle agevolazioni prima casa ci sono una serie di requisiti da soddisfare: l’immobile non deve essere classificabile come “immobile di lusso” l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa Relativamente al punto 1., ossia alla classificazione dell’immobile come abitazione di lusso, il dlgs 175/2014 ha introdotto nuove regole, come vedremo di seguito. Per quanto riguarda invece il punto 4., la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una novità sui requisiti, prevedendo che l’agevolazione prima casa possa applicarsi anche agli acquirenti che già posseggono una prima casa, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Come si classificano le abitazione di lusso Le abitazioni di lusso prima del dlgs 175/2014 In passato venivano considerate abitazioni “di lusso” e quindi non beneficiarie dell’agevolazione prima casa le abitazioni che presentavano alcune caratteristiche definite degli artt. da 1 a 8 del dm agosto 1969: art. 1: le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso” art. 2: le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali art. 3: le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 m³ e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 m³ v.p.p. per ogni 100 m² di superficie asservita ai fabbricati. art. 4: le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m² di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m² art. 5: le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta art. 6: le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) art. 7: le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione art. 8: le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al Decreto del 1969 Le abitazioni di lusso dopo il dlgs 175/2014 L’art. 33 del dlgs 175/2014 ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro. In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile cat. A/8 – abitazioni in ville cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici L’applicazione dell’agevolazione prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso.