In caso di intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un edificio, senza demolizione ma con la previsione di aumentarne la volumetria, l’agevolazione fiscale del 65% si applica solamente ai lavori che hanno interessato la parte esistente. Questo è il caso tipico dell’ampliamento ai sensi del piano casa nella regione Veneto, che attribuisce un bonus del 20 % sul volume esistente al quale si aggiunge un ulteriore bonus del 15% qualora attraverso ristrutturazione, sia elevato almeno in classe energetica “B” il fabbricato esistente. A chiarirlo è l’ENEA affermando: “la detrazione 65% compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato nuova costruzione”.
Per quanto riguarda il riferimento normativo, l’ENEA specifica che in questo caso il rimando al comma 344 della Finanziaria 2007 non è utilizzabile, “in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347”.
Ricordiamo che con l’ultima legge di stabilità il Governo ha esteso di un ulteriore anno i termini per usufruire della detrazione 65% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici. L’agevolazione è dunque confermata per le spese sostenute entro 31 dicembre 2016.