I costi, le agevolazioni e il bonus per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche le aliquote della
detrazione fiscale I.V.A. da applicare – aspetti condominiali

L’acquisto di un montascale è un investimento oneroso ma sono state dedicate normative per detrazioni fiscali finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche che riducono notevolmente i costi di acquisto e di installazione.

Un eventuale costo per fornitura e installazione e consigliamo di contattare le migliori ditte di montascale, ma il prezzo può variare da:
– Caratteristiche tipologia: comandi, velocità e portata e finiture.
– posizione di installazione se interna o esterna all’abitazione.
– andamento delle scale se le scale hanno un andamento a doppia rampa o curvilineo il costo è maggiore rispetto ad una rampa rettilinea
– Lunghezza della rampa.
– Tipologia: a pedana o a poltroncina, a piattaforma, a cingoli ecc.

La fornitura e l’installazione in linea di massima parteda un minimo di 5.000 Euro fino a raggiungere i 14.000 Euro.

Dipende dalla tipologia, la dotazione, i tratti più lunghi e tortuosi e in base alla tecnologia adottata.
Per un costo specifico si consiglia di contattare ditte specializzate.

I bonus previsti anche per l’anno 2025 per abbattimento Barriere Architettoniche sono rimaste al 75% della spesa sostenuta, oppure altro bonus è per le ristrutturazioni al 50% ma tale detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.

I pagamenti dovranno essere eseguiti con modalità tracciata tramite bonifico, indicando precise causali e molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati.

Nel caso in cui non la banca non sia dotata di bonifici pre-compilati, indichiamo una causale corretta:
Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del D.P.R.
917/1986 e succ. agg. per il Pagamento della fattura n……….. del …………. a favore di …………….. partita Iva …………………. Beneficiario della detrazione ……………….. Codice Fiscale Beneficiario ……………….

Montascale come comportarsi nel condominio e quali sono i diritti per eliminazione Barriere Architettoniche

Per far installare un montascale sulle scale condominiali comuni, avrai bisogno dell’approvazione anche dei condomini.
l’installazione di montascale devono essere approvati con la maggioranza degli intervenuti, purché
rappresentino la metà del valore dell’edificio, quindi, più di 500 millesimi, quindi una delibera per essere approvata necessita di 500 millesimi + 1 millesimo e la maggioranza del numero dei condomini ad esempio 2 su totali 3 del condominio.

Per ripartire le spese si dovrà raggiungere la maggioranza, in prima o in seconda convocazione. Altrimenti, il dispositivo può comunque essere installato, ma le spese saranno totalmente a carico del condomino del richiedente.

Occorre precisare che, è non è possibile realizzare un montascale o un ascensore, se queste opere rendano parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Se ad esempio, installando il dispositivo si riduce eccessivamente l’ingombro della scala, quest’ultimo non potrà essere installato. La larghezza minima della rampa esterna è di 100 cm.

La Cassazione, con la sentenza n. 24235/2016, ha deliberato che non è possibile costruire un’innovazione (nel caso specifico un montascale) qualora esso comprometta l’utilizzo di un bene da parte anche di un solo singolo condomino.

Quindi la legge ribadisce anche in questo caso che il diritto di proprietà prevale sul diritto della persona disabile di intervenire sull’edificio per l’abbattimento le Barriere Architettoniche.

Come evidenziato dall’ex. L.13/89 e succ. agg. in materia di abbattimento di barriere architettoniche, è opportuno accertarsi di non arrecare danno o limitare i diritti a nessuno dei condomini, in base alle leggi in vigore, pena l’impossibilità di eseguire le opere di abbattimento le Barriere Architettoniche.

Il Codice Civile disciplina in maniera chiara le modalità di realizzazione dimodifiche all’interno di uno spazio condominiale. In particolare sono da tenere presenti gli artt.1120 e 1121 che riguardano le innovazioni e le innovazioni gravose e voluttuarie, e l’art. 1136relativo alla validità del voto dell’assemblea.

Gli interventi volti all’eliminazione delle barrierearchitettoniche non possono in alcun caso ovviare a questi articoli, come ricorda la legge 13/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all’art. 2.

Pratiche per la presentazione in Comune
Generalmente la pratica edilizia da presentare in comune per l’installazione di un montascale è la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Per questa pratica dovrai rivolgerti ad un tecnico abilitato alla libera priofessione quale: Geometra, Architetto o Ingegnere. I permessi dipendono dalle prescrizioni del regolamento edilizio comunale e dalle leggi Regionali in vigore.